Il primo, dopo qualche luogo comune su principi ispiratori della riforma, incide subito i primi forti cambiamenti che esige, facendo sentire l'acquisizione di potere decisionale del consiglio di Amministrazione - il cui 40% sarà formato dal consiglieri esterni all'Ateneo - in termini finanziari e didattici e la composizione di un "collegio dei revisori dei conti" e un "nucleo di valutazione della didattica". Spiegate poi le linee da seguire per la modifica degli statuti, l'adozione di un codice etico nel risolvere situazioni di conflitto di interesse e il tempo limite per attuare tali nuovi statuti, al comma 9 dell'art. 2 si legge: "Tutti gli organi delle università decadono automaticamente a decorrere dalla data in cui sono costituiti gli organi previsti dal nuovo statuto, ad eccezione del rettore". Infine l'introduzione della possibilità di federazione o fusione tra due o più università chiude il primo titolo.
Il secondo istituisce in primis un fondo speciale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli studenti valutati da prove nazionali standard come meritevoli. Di tale fondo viene precisata subito la destinazione: copertura spese per gli studi e garanzia di prestiti d'onore. Le modalità di valutazione dei meriti e della concessione dei fondi vengono decise dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e dellla Ricerca in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti. La gestione del Fondo è invece delegata alla Consap s.p.a., la quale per tale lavoro pare sia pagata.. dal Fondo stesso (art.4 comma 5) - e il Fondo è un accumulo di "donazioni" da privati. L'articolo 5 concede una delega legislativa al Governo, che potrà adottare "uno o più decreti finalizzati a riformare il sistema universitario" entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. La chiusura del secondo titolo è decretata dalla decisione di abbassare i crediti extrauniversitari da 60 a 12, con la precisazione di riconoscimento di crediti solo a singoli studenti, abolendo così qualsiasi valutazione collettiva.
Il terzo titolo, dopo una revisione dei settori scentifico-disciplinari, istituisce "l'abilitazione scientifica nazionale", che andrà ad attestare "la qualificazione scientifica che costituisce [...] requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori". Seguono così indicazioni per il reclutamento e la progressione di carriera del personale accademico, per gli assegni di ricerca, per contratti circa l'attività di insegnamento e per l'introduzione dei "ricercatori a tempo determinato", i quali avranno contratti di un massimo di tre anni e rinnovabili una sola volta. È poi ripristinata la disciplina dei lettori di scambio, studenti stranieri incaricati annualmente alla "diffusione della lingua della cultura del Paese d'origine".
Tale disegno di legge sembra aprire diverse discussioni dal punto di vista organizzativo del sistema universitario italiano. Messo in relazione con la realtà veronese esso, nel tentativo di risolvere problemi come il nepotismo, la qualità della didattiva e lo spreco economico, rischia solo di portare alla deriva dinamiche ormai troppo incarnate nel sistema universitario, occultando forse le potenzialità di una gestione più locale.
ale,6